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Linee guida Finalizzate a garantire la sicurezza sanitaria- Esame di stato a.s.20202021

CIRCOLARE N° 188

 

Linee guida  Finalizzate a garantire la sicurezza sanitaria- Esame di stato a.s.20202021

 

Misure organizzative

 

Premesso che

 

Sono confermate le misure di sicurezze previste nel Protocollo d’intesa 2019-20 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria   per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo:

- l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti;

- e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS.

- è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d’ esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali:

  • come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;

§ come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione:

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, avvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona;

- è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.

 

C confermate le misure di sicurezze previste nel Protocollo d’intesa 2019-20 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria  per l’a.s. 2020/2021onfermate le misure di sicurezze previste nel Protocollo d’intesa 2019-20 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria  per l’a.s. 2020/2021 si ricorda che:

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:

  1. ? l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
  2. ? di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  3. ? di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.

 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.

 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.

 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:

  1. ? l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;
  2. ? di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  3. ? di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

 

 

                                                                                    La Referente Covid

Prof.sa Marilina Neola

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Tranchini

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo  stampa

                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93